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NEWS

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Certificazione aziendale F-GAS
La certificazione F-GAS riguarda operatori, imprese e centri di formazione coinvolti nel mercato dei gas fluorurati a effetto serra, che devono adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto per ridurre le emissioni GHG e conseguire gli obiettivi UE in materia di cambiamenti climatici.
In dettaglio, la certificazione è obbligatoria per gli operatori che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, recupero gas, ricerca di perdite nei seguenti tipi di impianti e apparecchiature contenenti fgas:
  • impianti fissi di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore (Reg. (CE) n. 303/2008)
  • impianti fissi di protezione antincendio ed estintori (Reg. (CE) n. 304/2008)
  • recupero di gas fluorurati da quadri e apparecchi di manovra (commutatori) di alta tensione (Reg. (CE) n. 305/2008)
  • recupero di solventi a base di gas fluorurati dalle apparecchiature contenenti solventi (Reg. (CE) n. 306/2008).
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Impianti termici: i nuovi libretti di impianto
Dal 01 Giugno 2014, con il nuovo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (DECRETO 10 febbraio 2014 “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013”) pubblicato sulla GU Serie Generale n.55 del 7-3-2014, comincia a definirsi il quadro della normativa relativa al controllo degli impianti termici. Il decreto definisce il modello di libretto di impianto e i modelli di rapporto di efficienza energetica.
L’obbligo degli impianti termici di essere muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" scatta quindi dal 1° giugno 2014. Il modello viene definito all’allegato I del Decreto.
Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione.
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Nuova Delibera 40/14; partono gli accertamenti sugli impianti riattivati e modificati
NUOVA DELIBERA 40/14.
PER L’ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA GAS DEGLI IMPIANTI MODIFICATI O TRASFORMATI DAL 1° LUGLIO 2014 SARA’ OBBLIGATORIO L’ACCERTAMENTO DOCUMENTALE.
Il 6 febbraio 2014 l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha pubblicato la “nuova” delibera 40/14, nella quale sono contenute le disposizione in materia di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas che modificano ed integrano quelle contenute nella deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04.
La novità più saliente contenuta nella “nuova” versione riguarda gli impianti modificati o trasformati che dal 1° luglio 2014 saranno soggetti ad accertamento documentale prima della loro attivazione.
Gli impianti modificati o trasformati saranno, quindi, equiparati ai nuovi impianti sui quali sono già in vigore le disposizioni della deliberazione n. 40/04.
Non c'è più la possibilità di dichiarare l'accertamento come "impedito". Nel seguito la prima recensione del nuovo ed importante provvedimento che l'Autorità ha emanato per la sicurezza dei cittadini. Dal 1° Luglio 2014 la nuova delibera 40/14 prevede anche nuovi allegati H/40 e I/40 che andranno a sostituire i vecchi allegati H e I.
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